TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

Art. 2.
(Benefici fiscali).
      1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.       1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.